Vai al contenuto

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

Possono ottenere il superbonus gli interventi di:

– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;

– messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.

Superbonus per demolizione e ricostruzione

Il Superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali.

Gli altri interventi di efficientamento energetico e sismico

Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).

Superbonus 110%, i beneficiari

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura

Il soggetto che realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.
In alternativa, può utilizzare il credito di imposta corrispondente alla detrazione in compensazione cederlo ad altri soggetti, comprese le banche.
L’altra opzione è lo sconto in fattura. In questo modo, il soggetto che realizza i lavori può ottenere uno sconto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che effettua gli interventi. Il fornitore recupera poi l’importo anticipato sotto forma di credito di imposta, cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese le banche.

Superbonus 110%: APE, asseverazioni, polizze

Gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.

Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il soggetto che effettua i lavori deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista, che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione. Per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario acquisite l’asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese. Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, bisogna acquisire l’asseverazione dell’efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischia sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/