Il salva casa è legge! Ecco cosa si può sanare con il condono edilizio 2024? Analisi completa con testi ufficiali e coordinati, esempi e novità in tempo reale.
Decreto-legge 69 piano salva casa 2024 nuove disposizioni
Dopo l’approvazione definitiva del Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 del decreto-legge 69/2024, più conosciuto come “decreto salva casa 2024”.
Leggi la guida sintetica e scopri tutte le novità della legge salva casa. In calce all’articolo trovi anche il link per scaricare la versione aggiornata del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2021).
Decreto salva casa 2024: testo ufficiale in PDF
Scarica il testo del decreto-legge 69/2024, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
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Nota ANCE al decreto salva casa
L’ANCE ha pubblicato il 25 luglio 2024 una nota sintetica di aggiornamento sulle novità introdotte in sede parlamentare al D.L. 69/2024 (decreto salva casa).
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Quali irregolarità possono essere sanate con il “decreto salva casa 2024”?
Il provvedimento contiene nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie” e la sanatoria edilizia di molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo (adeguamento delle finestre, tramezzi spostati, aperture non conformi ai permessi edilizi, verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate, dettagli architettonici).
Ecco le tre tipologie di difformità (o tre livelli crescenti di irregolarità) che potranno essere sanate con il condono edilizio 2024:
- Le difformità formali, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.
- Le difformità edilizie interne (cd. “tolleranze costruttive”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare.
- Le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della “doppia conformità”.
Le modifiche del “decreto salva casa 2024” al Testo Unico per l’Edilizia
Alla luce delle misure adottate, il piano “decreto salva casa” apporta modifiche puntuali al D.P.R. 380/2001 con riferimento alle seguenti tematiche:
- Edilizia libera
- Stato legittimo degli immobili
- Mutamento della destinazione d’uso
- Accertamento di conformità (superamento della doppia conformità e determinazione delle variazioni essenziali)
- Parametrizzazione delle tolleranze costruttive
- Regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della c.d. legge Bucalossi
- Sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
- Recupero sottotetti
- Agibilità/abitabilità
Edilizia libera
Il decreto salva casa 2024 apporta modifiche significative all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/01 Testo Unico dell’Edilizia (TUE) facendo rientrare in edilizia libera:
- Le vetrate panoramiche amovibili (VePA) – (modifica alla lett. b-bis), art. 6, comma 1)
- Le opere per la protezione dal sole o da agenti atmosferici (introduzione della lett. b-ter), art. 6, comma 1)
VePA
Il decreto prevede la possibilità di installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, anche per la chiusura di logge o di porticati, ossia “tutti quegli elementi edilizi coperti al piano terra degli edifici, intervallati da colonne o pilastri e aperti su uno o più lati verso l’esterno dell’edificio” rientranti all’interno dell’edificio.
È invece necessario ottenere un permesso per installare le VePA su porticati “gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche”.
Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
Per quanto riguarda le strutture di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, composte principalmente da tende, il nuovo comma b-ter individua varie tipologie, tra cui:
- Tende
- Tende da sole
- Tende da esterno
- Tende a pergola, anche pergole bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili
Queste strutture possono essere realizzate in regime di edilizia libera, a patto che vengano rispettate alcune condizioni specifiche. Innanzitutto, devono essere addossate o annesse agli edifici o alle unità immobiliari, anche se richiedono strutture fisse per il loro sostegno e l’estensione.
È fondamentale che non creino uno spazio chiuso in modo permanente, in modo da evitare variazioni di volumi e superfici. Inoltre, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un’estetica tali da minimizzare l’impatto visivo e l’ingombro apparente. Infine, devono integrarsi armoniosamente con le linee architettoniche preesistenti degli edifici.
Stato legittimo
Il D.L. 69/2024 apporta importanti modifiche all’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001, che riguarda la documentazione amministrativa necessaria per attestare la conformità legale di un immobile o di una sua parte. Queste modifiche mirano a semplificare il processo di verifica.
Con il decreto salva casa, lo stato legittimo di un immobile o di una singola unità immobiliare può essere dimostrato attraverso:
- eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali, purché l’amministrazione competente abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti al momento del rilascio;
- titoli rilasciati a seguito di procedimenti di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 36-bis (previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni);
- il pagamento di una sanzione pecuniaria dovuta a seguito dell’annullamento del permesso di costruire (che, secondo l’articolo 38, comma 2, produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria).
Queste modifiche facilitano il riconoscimento dello stato legittimo di un immobile, soprattutto nei casi di difformità formali, stabilendo che può essere comprovato sia dal titolo originario di costruzione sia da quelli ottenuti per interventi successivi. Ciò supera le difficoltà attualmente riscontrate nel dimostrare la conformità degli edifici, specialmente quelli costruiti in epoche remote.
Inoltre, è previsto che, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, siano considerati titoli abilitativi anche quelli rilasciati o formati nei casi di accertamento di conformità (articoli 36 e 36-bis del TUE) o interventi eseguiti in base a permessi annullati (articolo 38 del TUE).
Stato legittimo e parti comuni
Per dimostrare lo stato legittimo di una singola unità immobiliare, le irregolarità presenti sulle parti comuni dell’edificio non sono rilevanti e non possono impedire i lavori di riqualificazione di un appartamento. Allo stesso modo, le irregolarità di un singolo immobile non influenzano lo stato legittimo dell’intero edificio e non ostacolano la ristrutturazione delle parti comuni.
Sanzioni e concorso nello stato legittimo
Il nuovo articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, modificato dal decreto salva casa, stabilisce che anche il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37 (commi 1, 3, 4, 5 e 6) e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis, contribuiscono a determinare lo stato legittimo. I casi includono:
- la sanzione alternativa alla demolizione per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza permesso di costruire o in totale difformità;
- la sanzione alternativa alla demolizione per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- la sanzione per interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA leggera;
- la sanzione per interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati senza SCIA su immobili vincolati o non vincolati ma situati in ZONA A;
- la sanzione per SCIA tardiva;
- la dichiarazione di un tecnico abilitato relativa alle tolleranze costruttive-esecutive.
Rimangono valide le disposizioni dell’articolo 9, comma 1-bis, secondo cui per gli immobili costruiti quando non era obbligatorio acquisire un titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali originali, da altri documenti probanti come fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio, o altri atti di provata provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, integrato con eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali. Tali disposizioni si applicano anche in presenza di una prova del titolo abilitativo di cui non sia disponibile una copia.
Cambio di destinazione d’uso
Sono state introdotte modifiche all’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 riguardo ai cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, con l’obiettivo di facilitare i mutamenti di destinazione per singole unità immobiliari, soprattutto nelle aree urbane. La novità principale è il principio di indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso simili, come stabilito dalla legge statale o regionale.
In particolare, è sempre possibile cambiare la destinazione d’uso di una singola unità immobiliare, con o senza opere, purché si rispetti la normativa di settore. Gli strumenti urbanistici comunali possono comunque stabilire condizioni specifiche nei seguenti casi:
- All’interno della stessa categoria funzionale (1-bis);
- Tra le categorie funzionali della categoria: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale (articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c)) di una singola unità immobiliare situata in zone A), B) e C) secondo l’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (comma 1-ter).
Per quanto riguarda quest’ultimo caso, è precisato che il mutamento di destinazione d’uso è sempre permesso se l’utilizzo previsto è coerente con quello prevalente nelle altre unità immobiliari dello stesso edificio.
È importante chiarire che i cambiamenti di destinazione d’uso definiti “senza opere” sono quelli che non richiedono lavori di costruzione e quindi rientrano nell’edilizia libera. Se invece il mutamento comporta modifiche strutturali, esso non rientra in questa categoria.
Inoltre, il mutamento non è soggetto all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e dalle normative regionali, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Permane, però, l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, se previsto dalle leggi regionali. Inoltre, è consentito modificare la destinazione d’uso anche per primi piani e seminterrati.
I cambi di destinazione d’uso richiedono i seguenti titoli:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) se non sono previsti lavori edilizi;
- Un titolo specifico per l’esecuzione delle opere necessarie al cambiamento di destinazione d’uso nei casi in cui le opere siano necessarie.
Semplificazione della conformità doppia
Le nuove norme hanno semplificato il processo di regolarizzazione per gli interventi che presentano parziali discordanze rispetto ai permessi edilizi iniziali. Non è più necessario conformarsi al principio della doppia conformità, che richiedeva il rispetto sia delle norme in vigore al momento della realizzazione dei lavori sia di quelle vigenti al momento della richiesta di sanatoria.
Ora, per ottenere il permesso di costruire o per presentare una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, il responsabile dell’intervento o il proprietario attuale deve dimostrare che l’opera rispetta:
- Le norme urbanistiche (relative a volumetrie, indici edificatori, destinazioni d’uso e standard) in vigore al momento della domanda di sanatoria;
- I requisiti edilizi (concernenti modalità costruttive, normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e abitabilità) in vigore al momento della realizzazione dei lavori.
Il regime di doppia conformità rimane in vigore per i casi di assenza di permesso di costruire o di totale discostamento dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Per dimostrare la data di realizzazione dell’intervento, si utilizza la documentazione che conferma lo stato legittimo dell’immobile, come le informazioni catastali iniziali o altri documenti pertinenti, quali fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio o altri atti pubblici o privati. Se non è possibile determinare la data tramite documentazione, il tecnico incaricato può certificare la data con una dichiarazione personale e sotto la propria responsabilità.
Il permesso di costruire è rilasciato dallo Sportello unico edilizia, che può condizionare il rilascio all’esecuzione di interventi necessari per garantire il rispetto delle normative tecniche di sicurezza. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un professionista abilitato, che confermi la conformità alle normative tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento.
Definizione di variazioni essenziali
Le variazioni essenziali sono modifiche significative rispetto al permesso edilizio, come ad esempio:
- Cambiamenti nella destinazione d’uso che alterano gli standard urbanistici;
- Aumenti significativi della cubatura o della superficie rispetto al progetto approvato;
- Modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi o della posizione dell’edificio nell’area;
- Alterazioni delle caratteristiche dell’intervento edilizio autorizzato;
- Violazioni delle normative edilizie antisismiche.
Con il decreto salva casa, le variazioni essenziali possono essere sanate se avvengono contemporaneamente al titolo e sono conformi alle normative edilizie del periodo dell’intervento e alle normative urbanistiche della domanda di sanatoria.
Silenzio-assenso per le richieste di sanatoria
Il “decreto salva casa” introduce il silenzio assenso per le richieste di sanatoria, superando il principio del silenzio rigetto. In particolare, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve emettere un provvedimento motivato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso in sanatoria. Trascorso questo termine, la richiesta si considera accolta. Per le segnalazioni di inizio attività, il termine è ridotto a 30 giorni.
Per gli immobili soggetti a vincoli paesaggistici sopravvenuti, è possibile richiedere una valutazione previa presentazione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente deve esprimere un parere entro 180 giorni, previa acquisizione del parere vincolante della soprintendenza, che deve essere fornito entro 90 giorni. Se il parere non viene emesso entro i termini stabiliti, il dirigente o responsabile dell’ufficio procederà autonomamente.
In ogni caso, è previsto il pagamento di una sanzione proporzionata all’entità dell’abuso da sanare.
Tolleranze costruttive
Il “decreto salva casa” apporta modifiche rilevanti riguardanti le tolleranze costruttive, cioè le discrepanze edilizie ammesse entro determinati limiti.
Per gli interventi eseguiti fino al 24 maggio 2024, le tolleranze sono ricalibrate in base alla superficie utile: più piccola è la superficie, maggiore è il margine percentuale tollerabile.
Questa misura permette di considerare variazioni minime rispetto ai requisiti edilizi previsti dai permessi, che, in superfici di ridotte dimensioni, potrebbero rappresentare un impatto superiore al 2% del totale.
In dettaglio, il mancato rispetto di parametri come altezza, distacchi, volumetria, superficie coperta e altri parametri specificati nel permesso non è considerato una violazione edilizia se rientra nei seguenti limiti:
- Fino al 2% per le unità immobiliari con superficie utile oltre i 500 metri quadrati;
- Fino al 3% per le unità immobiliari con superficie utile tra 300 e 500 metri quadrati;
- Fino al 4% per le unità immobiliari con superficie utile tra 100 e 300 metri quadrati;
- Fino al 5% per le unità immobiliari con superficie utile sotto i 100 metri quadrati;
- Fino al 6% per le unità immobiliari con superficie utile sotto i 60 metri quadrati.
Tolleranze esecutive
Le nuove normative introducono modifiche significative riguardanti le tolleranze esecutive, ovvero le discrepanze geometriche, le variazioni minime nelle finiture degli edifici e le differenze nella posizione di impianti e opere interne che possono verificarsi durante l’esecuzione di lavori edilizi autorizzati.
Secondo l’articolo 34-bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001, queste tolleranze sono applicabili quando si verifica una riconducibilità a interventi di maggiore entità che possano aver causato incertezze durante l’esecuzione. Questo implica che le tolleranze esecutive sono accettabili se originate da lavori eseguiti in cantiere per conformarsi ai permessi edilizi. Le discrepanze esecutive comprendono piccoli scostamenti che possono verificarsi durante le fasi di tracciamento e rifinitura.
Per gli interventi realizzati fino al 24 maggio 2024, sono considerate tolleranze esecutive le seguenti situazioni:
- Riduzione delle dimensioni dell’edificio;
- Mancanza di elementi architettonici non strutturali previsti;
- Discrepanze geometriche e modifiche minori nelle finiture, irregolarità nei muri esterni e interni, e variazioni nella posizione delle aperture interne;
- Esecuzione differente di opere classificate come manutenzione ordinaria;
- Correzioni di errori progettuali effettuate durante i lavori e imprecisioni nella rappresentazione progettuale.
Per gli edifici situati in aree sismiche, eccetto quelle a bassa sismicità, il tecnico deve confermare che gli interventi rispettino le normative stabilite nella sezione I del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001 riguardo alla costruzione in zone sismiche.
Queste nuove disposizioni sulle tolleranze esecutive mirano a regolarizzare automaticamente piccoli scostamenti associati alla costruzione dell’immobile, qualora presenti sin dall’inizio della realizzazione.
Per esempio, si considerano sanabili le riduzioni delle dimensioni degli elementi edilizi e gli errori di esecuzione (come pareti posizionate in modo diverso o con forme differenti rispetto al progetto autorizzato, finestre sistemate in posizioni diverse o leggermente più ampie, e modifiche nelle nicchie o nelle porte interne rispetto alla documentazione ufficiale).
Modifiche in corso d’opera per titoli rilasciati prima del 1977
Con l’introduzione del nuovo articolo 34-ter del D.P.R. 380/2001, è ora possibile regolarizzare le modifiche apportate durante l’esecuzione dei lavori che comportano parziali discostamenti rispetto ai titoli edilizi rilasciati prima di gennaio 1977, anche se tali discostamenti non rientrano nelle tolleranze standard previste.
Per dimostrare l’epoca di realizzazione dei lavori, si possono utilizzare diverse prove come informazioni catastali, fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio o altri atti pubblici e privati. In alternativa, un professionista può dichiarare l’anno di realizzazione dei lavori sotto la propria responsabilità. Per regolarizzare la situazione, il proprietario deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e pagare una sanzione.
Inoltre, le parziali difformità riscontrate durante l’esecuzione dei lavori, che sono state esaminate e non contestate dai funzionari comunali al momento del rilascio del certificato di abitabilità, possono essere sanate come tolleranze costruttive senza il pagamento di sanzioni.
Abitabilità
Sono superati i requisiti per l’abitabilità stabiliti nel 1975. Ora, il progettista responsabile può certificare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in determinate circostanze:
- Locali con un’altezza interna inferiore a 2,70 metri, fino a un limite massimo di 2,40 metri.
- Alloggi monostanza per una persona con una superficie minima di 20 metri quadrati (precedentemente 28 metri quadrati), e per due persone con una superficie minima di 28 metri quadrati (precedentemente 38 metri quadrati).
I nuovi parametri di abitabilità possono avere tolleranze fino al 2%.
L’asseverazione è valida se il requisito di adattabilità, relativo alle specifiche funzionali e dimensionali stabilite dal regolamento del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è soddisfatto e se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- I locali sono situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio che migliorano le caratteristiche igienico-sanitarie.
- È presentato contemporaneamente un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, attraverso un aumento della superficie dell’alloggio e dei vani abitabili o migliorando la ventilazione naturale tramite finestre adeguate, aperture trasversali e ventilazione naturale ausiliaria.
Recupero sottotetti
Per incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa e limitare il consumo di nuovo suolo, è permesso il recupero dei sottotetti, rispettando i limiti e le procedure stabiliti dalla legge regionale. Questo è valido anche se il recupero non rispetta le distanze minime tra edifici e confini, a condizione che siano mantenuti i limiti di distanza previsti all’epoca della costruzione dell’edificio, che non vengano modificate la forma e la superficie del sottotetto come definite dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio stabilita dal titolo edilizio originario.
Sanzioni
Le sanzioni pecuniarie per la regolarizzazione edilizia sono state notevolmente ridotte.
Permesso di costruire in sanatoria
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ora prevede una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione ordinario. In altre parole, se un’opera edilizia è stata realizzata in modo non conforme, il responsabile deve pagare una somma equivalente a due volte il contributo di costruzione previsto.
Se il contributo di costruzione è esente da pagamento per legge, la sanzione sarà calcolata secondo l’articolo 16 del D.P.R. 380/2001, con un incremento del 20% se l’opera presenta parziali difformità dal permesso di costruire. Questo incremento si applica anche alle variazioni essenziali definite dall’articolo 32. Tuttavia, se l’intervento rispetta le normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria, non si applica l’incremento del 20%.
SCIA in sanatoria
Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore di mercato dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Questo importo varia a seconda delle disposizioni dell’articolo 37 del D.P.R. 380/2001. La sanzione non può essere inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro. Se l’intervento è conforme alle normative vigenti al momento della realizzazione e della domanda di sanatoria, la sanzione sarà compresa tra 516 e 5.164 euro.
Anche se l’intervento è stato approvato sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, sarà applicata una sanzione determinata da una perizia di stima, pari al danno causato o al profitto ottenuto, a seconda di quale sia maggiore. Se la domanda di sanatoria o compatibilità paesaggistica viene respinta, sarà applicata una sanzione demolitoria come prevista dall’articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Altre sanzioni
Per interventi edilizi effettuati senza o in difformità dalla SCIA (art. 37), la sanzione pecuniaria può variare dal doppio al triplo dell’aumento del valore di mercato dell’immobile, con un importo minimo di 1.032 euro.
In caso di interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire (art. 34), è prevista la rimozione o la demolizione. Se la demolizione non può essere eseguita senza danneggiare la parte conforme, la sanzione sarà pari al triplo del costo di produzione della parte difforme per edifici residenziali, o al triplo del valore di mercato per edifici destinati ad altri usi.
Abusi edilizi di maggiore gravità: Sanzioni alternative alla demolizione
Il “decreto salva-casa 2024” modifica l’articolo 31 del testo unico edilizio riguardante interventi realizzati senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Ora è previsto che:
- L’opera può essere demolita solo dopo aver ottenuto il parere delle autorità competenti, assicurandosi che la demolizione non contrasti con importanti interessi urbanistici, ambientali, idrogeologici o culturali. Occorre acquisire tutte le autorizzazioni necessarie dalle amministrazioni competenti.
- Se l’opera non va contro tali interessi, il Comune, previa autorizzazione delle autorità competenti, può procedere alla vendita del bene e dell’area, a condizione che il contratto di vendita preveda l’obbligo per l’acquirente di rimuovere le opere abusive.
La vendita deve rispettare le disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il responsabile dell’abuso non può partecipare alla procedura di vendita. Il valore di mercato dell’immobile sarà determinato tenendo conto dei costi di rimozione delle opere abusive.
Sblocca incompiute: Novità del Salva Casa
I Comuni potranno utilizzare fino a un terzo dei fondi ottenuti dalla regolarizzazione delle irregolarità urbanistiche per:
- Demolire opere abusive sul territorio comunale.
- Completare o demolire opere pubbliche incompiute.
- Realizzare interventi di rigenerazione urbana, migliorare l’offerta abitativa, riqualificare aree degradate, recuperare e valorizzare immobili dismessi, e promuovere iniziative economiche, sociali, culturali o ambientali, inclusa la prevenzione del rischio idrogeologico.
Tempi di rimozione degli abusi edilizi
In caso di ordinanze per la rimozione di abusi edilizi, l’amministrazione locale può concedere un rinvio fino a 240 giorni (rispetto ai tradizionali 90) per motivi di salute gravi dei residenti o di disagio socio-economico significativo.