Ecobonus e sismabonus 110% in arrivo con il Decreto Rilancio
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa potranno beneficiare di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri.
Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:
a) cappotto termico
- b) caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio
- c) caldaie a pompa di calore in case singole
Il Superbonus 110% può inglobare gli interventi agevolati con l’ecobonus
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%
Potranno usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Sismabonus 110%
Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
– i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
– i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) e a
– i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).
Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.
Superbonus 110%, prima casa e condomìni
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione
L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Fonte: Edilportale.
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